Alloggio ad uso turistico

Hai mai desiderato mettere a reddito il tuo immobile tramite le piattaforme turistiche quali Booking o Expedia?

stile minimalista

La soluzione esiste da qualche anno ormai, e ti consente di locare per brevi periodi, anche senza partita iva, il tuo immobile:

Si tratta appunto di un “alloggio ad uso turistico”, riconosciuto dalla Regione Lazio mediante l’ottenimento di un codice identificativo, indispensabile per affiliare il proprio alloggio ai più famosi portali turistici.

Avviare l’Attività per l’alloggio ad uso turistico, ai fini non imprenditoriali:

La procedura per avviare l’attività vera e propria, prevede la comunicazione al proprio Comune di appartenenza di un’Istanza telematica, che nello specifico è composta dalla seguente documentazione:

  • Comunicazione nuova apertura attività – ovvero l’istanza di inizio attività;
  • Copia doc. identità;
  • Versamenti diritti comunali di istruttoria e diritti ASL Roma 6;
  • Distinta modello riepilogo dpr 160;
  • Atto notorio del procuratore;
  • Conferimento procura sottoscrizione con firma digitale;
  • Denuncia tassa rifiuti TARI , o attestazione pagamenti se già censito l’immobile;
  • Dichiarazione dei prezzi annuale (devo verificare se facoltativa);

Successivamente sarà sufficiente inviare copia dell’istanza a:

…e registrare l’attività sui seguenti portali per ottenere il codice regionale:

  • Sito internet della Regione Lazio per la registrazione e la richiesta di assegnazione online del Codice Identificativo Regionale per le Strutture Extralberghiere e Alloggi per uso turistico: http://www.regione.lazio.it/

L’Istanza necessita di firma digitale e mail PEC per essere inviata, e può essere inoltrata sia dal titolare, sia da un procuratore delegato, ovvero un tecnico o un dottore commercialista.

Progetto ristrutturazione

A questo punto, se la procedura sarà stata eseguita nella maniera corretta, potrete iniziare a locare il vostro alloggio tramite i portali più famosi, anche senza la necessità di fatturare direttamente, ma usufruendo la fatturazione interna alle strutture digitali.

Fondamentale sarà comunicare alla Questura gli arrivi e le partenze dei vostri ospiti:

Da novembre 2018 è obbligatorio comunicare alla questura le generalità delle persone alloggiate con la formula degli affitti brevi, entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo. Anche per le locazioni e le sublocazione di durata inferiore ai 30 giorni è ora necessario informare la questura.

Tale obbligo è stato introdotto dal Decreto Sicurezza (art. 19-bis D.L. nr. 113/2018) che introduce un’interpretazione autentica dell’art. 109 del R.D. 18/06/1931, nr. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).


Cos’è giuridicamente un alloggio ad uso turistico?

Per rispondere alla domanda, riporto infine un estratto preso dal sito del Comune di Lariano, che spiega in maniera molto chiara ed esaustiva la fattispecie dell’alloggio ad uso turistico:

Le strutture ricettive extralberghiere sono disciplinate dal Regolamento Regine Lazio n. 8/2015 modificato dal R.R. n. 14/2017, il quale stabilisce i vari livelli di classificazione sulla base della sussistenza dei requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dal suddetto regolamento regionale.
GLI ALLOGGI PER USO TURISTICO sono disciplinati dall’art. Art. 12 bis del Regolamento Regione Lazio n. 14/2017

1. Gli alloggi per uso turistico, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 del R.R. n. 14/2017, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire  ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.

4. I soggetti di cui al comma 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica all’Agenzia, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 .

5. Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.

Danilo Rinaldi

Architetto professionista e pittore dilettante.

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