D.Lgs. n° 222/2016 novità ed edilizia libera

Decreto “Scia 2” e l’edilizia “libera”

Il Decreto Legislativo 222/2016 denominato SCIA 2 modifica, semplificandolo, il Testo Unico dell’ Edilizia (D.P.R. 380/2001), introducendo novità e intendendo uniformare a livello nazionale le procedure da espletare per la presentazione delle richieste dei titoli edilizi, o per la cosiddetta edilizia libera.

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Il Decreto SCIA 2

In particolare:

– abolisce la CIL (Comunicazione di inizio attività) ed estende le categorie rientranti nell’ edilizia libera;

– sostituisce la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) in alternativa al Permesso di Costruire in favore della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che si ricorda ha effetto a partire dal giorno successivo alla protocollazione presso il Comune di riferimento con tutti i rischi e le responsabilità che ciò comporta per il richiedente;

– sostituisce il certificato di Agibilità con la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAGI).


Edilizia “libera”

Le categorie di attività su cui vorrei soffermarmi sono quelle rientranti nell’ edilizia cosiddetta libera, ovvero quelle per le quali non è richiesto nessun tipo di titolo o di comunicazione presso gli uffici comunali.

Vediamo dunque (riassumendo la tabella dell’ Allegato “A”) quali attività è possibile svolgere in completa autonomia (ovviamente affidandosi ad un tecnico specializzato nella categoria di lavoro richiesta, geometra, architetto o impiantista che sia):

– manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici);

– installazione di pompe di calore di potenza nominale fino a 12 kW;

– installazione di manufatti leggeri in strutture ricettive (es. roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e/o paesaggistico);

– eliminazione barriere architettoniche (ad esclusione di ascensori esterni e manufatti cher alterino la sagoma dell’ edificio);

– movimenti di terra strettamente pertinenti all’ esercizio dell’ attività agricola e agro-pastorale;

– serre mobili stagionali (sprovviste di strutture in muratura);

– pannelli fotovoltaici da installarsi fuori dalla zona A (centro storico);

– Aree ludiche e arredo urbano pertinenziale.


Concludendo questa breve rassegna quindi, si ricorda che ad esclusione delle sopraelencate attività (che non prevedono comunicazioni, bolli, pagamenti di oneri e diritti di segreteria/istruttoria di sorta), per le restanti attività edili è richiesto titolo abilitativo, oltre che eventuale ulteriore autorizzazione degli enti regionali di salvaguardia del patrimonio e del paesaggio.

Danilo Rinaldi

Architetto professionista e pittore dilettante.

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