Bonus ristrutturazioni al 50%


Aggiornamento alla Legge di Bilancio 2022

Bonus Ristrutturazioni:

La Legge di Bilancio ha da tempo prorogato fino a tutto il 2024 le precedenti agevolazioni fiscali in essere, per cui mi appresto ad aggiornare questo vecchio articolo risalente a qualche anno fa.

Le rilevanti novità rispetto al vecchio sistema delle detrazioni, consistono essenzialmente nella necessità di ricorrere al commercialista per quanto riguarda il visto di conformità, ed al tecnico che dovrà asseverare la congruità dei costi sostenuti.

Attenzione però, tali incombenze sono necessarie solamente nel caso di decidesse di “spendere” il bonus sotto forma di sconto in fattura (da parte dell’impresa o fornitore), o mediante la cessione del credito (ad un istituto finanziario per esempio).

Nulla è richiesto invece, qualora si decidesse di portare in detrazione autonomamente il bonus sotto forma di detrazione IRPEF, in 10 anni.

Idem se la spesa omnicomprensiva sostenuta rientra al di sotto dei 10.000,00€.

Per il resto, rimangono inalterate le caratteristiche principali del bonus.

Seguono dunque, alcune indicazioni di massima, come precedentemente elencate e sviscerate.


Bonus ristrutturazioni al 50%: c’è tempo fino al 31 Dicembre 2024!

Il “Bonus ristrutturazioni”, anche detto “agevolazione fiscale” sugli interventi di ristrutturazione edilizia, è disciplinato dal DPR 917/86 e consiste nella detrazione dall’Irpef del 36% in dieci rate annuali.

Tuttavia, fino al 31/12/2024, è possibile detrarre una spesa maggiore, equivalente al 50% delle spese sostenute, sia per immobili residenziali privati, sia per interventi su parti comuni (vedi condomini).

Ne approfitto per pubblicare una mini-guida che sintetizza quella ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, della quale riporto il link a fondo pagina.

Progetto ristrutturazione
Progetto di ristrutturazione d’interni

Quali tipologie d’intervento rientrano nel bonus?

Bisogna innanzitutto fare una prima distinzione in base all’oggetto dell’intervento edilizio, ovvero:

  • 1. Singole unità abitative
  • 2. Parti condominiali

Per le singole unità abitative infatti (case private, appartamenti, ville unifamiliari, etc.), al contrario delle parti comuni dei condomini, non è possibile portare in detrazione le spese sostenute per interventi di “manutenzione ordinaria”.

Questi sono gli interventi che riguardano le finiture degli edifici, come verniciature di pareti e soffitti, rifacimento di intonaci, impermeabilizzazioni di terrazzi e tetti e via dicendo.

E’ possibile invece accedere al bonus ristrutturazioni per le restanti tipologie d’intervento:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

In linea di massima, ci si riferisce a quegli interventi, anche strutturali volti al miglioramento dell’edificio.

Ecco alcuni esempi rientranti nelle suddette tipologie d’intervento:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne
  • interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
  • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
  • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
  • modifica della facciata
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
  • apertura di nuove porte e finestre
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Sono inoltre consentiti ulteriori interventi necessari alla:

  • ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;
  • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • conseguimento del risparmio energetico;
  • cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • bonifica dell’amianto;
  • adozione di misure antisismiche (con detrazione fino all’85%).

Sono detraibili altre spese oltre a quelle di realizzazione dell’intervento?

La risposta è SI.

Sono detraibili:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • Spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Cosa fare per accedere alle detrazioni?

È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Va inoltre presentata sul portale dell’Enea, entro 90 giorni dal collaudo, l’asseverazione attestante le caratteristiche dei materiali utilizzati ai fini del miglioramento energetico ed un sintetico rendiconto delle spese congrue affrontate.

Bonus ristrutturazioni: cosa ricordare

Riporto alcuni dettagli da ricordare per non incorrere in errori:

  • La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).
  • Fino al 31 dicembre 2024 il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
  • Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986); codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per approfondire ulteriormente l’argomento, vi rimando alla guida dell’Agenzia delle Entrate, scaricabile in pdf.

Danilo Rinaldi

Architetto professionista e pittore dilettante.

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2 risposte

  1. Federico ha detto:

    Sono previsti anche per il 2021?

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